Per rischio chimico si intende “un’immissione massiva incontrollata nell’ambiente di sostanze chimiche tossiche o nocive, tali da causare danni diretti o indiretti all’uomo, agli animali, alla vegetazione ed alle cose”.
In riferimento a quanto espresso nella direttiva 96/82/CE, nota come “Seveso 2”, relativa ai rischi di incidente rilevante, il rischio industriale è la probabilità che si verifichi un incidente rilevante, così definito: “un avvenimento, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo, connessi ad uno sviluppo incontrollato di un’attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più sostanze pericolose”.
Si ricorda che gli sversamenti nell’ambiente possono avvenire sotto forma liquida, solida o gassosa, ma spesso sono contemporaneamente presenti più fasi (es. uno sversamento di GPL o di Cloro avviene sia sotto forma liquida che gassosa).
Il D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 334, ha modificato la normativa di settore. Uno degli obblighi, posti a carico dei gestori degli stabilimenti è quello di comunicare, ai vari Enti, di essere soggetti all’osservanza delle norme di cui al medesimo decreto, trasmettendo copia del rapporto di sicurezza, mentre al Sindaco spetta l’azione di informare la popolazione.
Viceversa, per gli impianti più pericolosi, viene assegnato al Prefetto, d’intesa con gli Enti Locali, il compito di redigere i “PIANI DI EMERGENZA ESTERNI” che devono prevedere il coinvolgimento e l’informazione dei cittadini.
È stato consultato l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante tenuto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del D. Lgs. 334/99 e smi, aggiornato semestralmente.
All’aggiornamento di maggio 2015, non risultano stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante per il Comune di Noicàttaro.